CQC e trasporto internazionale: annullati verbale e fermo per titolo abilitativo valido non esibito al controllo
Una recente pronuncia del Giudice di Pace di Bergamo offre un interessante approfondimento in materia di trasporto professionale su strada e accertamenti relativi alla qualificazione del conducente, con particolare riferimento alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata da Stati esteri.
Il caso
La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale e dal successivo fermo amministrativo di un complesso veicolare adibito al trasporto merci per conto terzi.
Al conducente veniva contestata la violazione dell’art. 116, comma 16 del Codice della Strada, per presunta assenza della CQC necessaria allo svolgimento dell’attività professionale.
La società proprietaria del veicolo, operante nel settore dell’autotrasporto e assistita dall’Avv. Piero Giordano (Studio Legale Giordano), proponeva opposizione avverso il verbale e il provvedimento di fermo, chiedendone l’annullamento.
Si costituiva in giudizio la Prefettura di Bergamo, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle sanzioni.
Le difese e l’esito dell’istruttoria
Nel corso del giudizio, la difesa ha prodotto documentazione attestante il possesso, da parte del conducente, di una CQC regolarmente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea, recante il codice armonizzato “95”, idoneo a certificare la qualificazione professionale per il trasporto di merci.
Il Giudice ha ritenuto decisiva tale documentazione, evidenziando come il titolo abilitativo fosse valido ed equipollente a quelli riconosciuti nell’ordinamento italiano, risultando quindi idoneo allo svolgimento dell’attività di guida professionale.
La questione dell’esibizione al controllo
Un punto centrale della decisione riguarda la mancata esibizione immediata del documento al momento del controllo stradale.
Il Giudice ha chiarito che l’impossibilità di mostrare la CQC in sede di accertamento non equivale automaticamente alla sua assenza, qualora ne venga successivamente dimostrata in giudizio l’effettiva validità ed esistenza.
La decisione
Accertata la regolarità della posizione del conducente, il Giudice ha disposto l’annullamento del verbale di contestazione e del fermo amministrativo del complesso veicolare.
Profili di rilievo
La pronuncia conferma un principio di particolare interesse per il settore dell’autotrasporto internazionale:
la validità sostanziale del titolo abilitativo prevale sulla sua mera esibizione immediata, ove ne sia successivamente dimostrata la regolarità.
Resta centrale, tuttavia, l’importanza della corretta gestione della documentazione a bordo dei veicoli impegnati in attività professionali, al fine di evitare contestazioni e conseguenti misure cautelari.
Il ruolo della difesa legale
Il caso evidenzia l’importanza di un’assistenza legale specializzata nel settore del trasporto su strada, come quella fornita dallo Studio Legale Giordano, che ha consentito di far emergere in giudizio la piena regolarità della posizione del conducente e di ottenere l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori.