Risarcimento del terzo trasportato: rigettata una richiesta risarcitoria superiore a € 50.000
Importante pronuncia in materia di responsabilità civile e assicurazione RCA
Lo Studio Legale Giordano ha ottenuto un significativo risultato in una controversia relativa al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
La causa riguardava la richiesta avanzata da una persona trasportata a bordo di un veicolo coinvolto in un lieve urto con un’altra autovettura. L’attrice aveva domandato un risarcimento complessivo di oltre 50.000 euro, sostenendo di aver riportato gravi lesioni permanenti e importanti conseguenze sulla propria attività lavorativa.
Nel corso del giudizio sono emerse diverse questioni di particolare interesse giuridico, tra cui l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, norma che tutela il terzo trasportato consentendogli di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità tra i conducenti coinvolti.
La valutazione delle prove
Il Tribunale ha esaminato attentamente la documentazione medica prodotta e le risultanze istruttorie raccolte nel processo.
Pur riconoscendo l’esistenza del sinistro e la sussistenza di postumi permanenti collegabili all’evento, il Giudice ha rilevato che: la dinamica del sinistro evidenziava un urto di lieve entità; non era stata fornita prova adeguata delle gravi conseguenze lamentate; le valutazioni medico-legali prodotte dalla parte attrice non risultavano sufficientemente motivate in relazione all’entità dei postumi prospettati; le risultanze documentali disponibili risultavano coerenti con una percentuale di invalidità significativamente inferiore rispetto a quella rivendicata.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come il danno morale e le ulteriori conseguenze non patrimoniali non possano essere riconosciuti automaticamente, ma richiedano una specifica allegazione e una concreta dimostrazione.
Il principio affermato
La decisione ribadisce un principio particolarmente rilevante nel contenzioso assicurativo: il diritto al risarcimento deve essere sempre supportato da un rigoroso accertamento del nesso causale e dell’effettiva entità del danno subito.
La semplice allegazione di postumi particolarmente gravi non è sufficiente quando le risultanze oggettive e medico-legali conducono a conclusioni differenti.
L’esito del giudizio
Il Tribunale ha rigettato integralmente le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall’attrice, ritenendo congruo quanto già corrisposto in precedenza a titolo di risarcimento.
La parte attrice è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti vittoriose.
La sentenza rappresenta un importante riconoscimento dell’esigenza di una valutazione rigorosa delle prove in materia di danno alla persona e conferma l’importanza di un’attenta gestione del contenzioso assicurativo, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello tecnico-medico.